GLOSSARIO FISCALE
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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE
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V
VALORE DEI FABBRICATI
Base imponibile per l’applicazione dei tributi.
Ai fini Ici, è determinato dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per un determinato coefficiente:
– 100 (se si tratta di fabbricati classificabili nei gruppi A, B o C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
– per 50 per quelli classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
– per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
Ai fini Irpef, la base imponibile è il valore della rendita catastale rivalutata.
Per determinare il V. dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni permanenti il contribuente deve far riferimento alla categoria e alle rendite attribuite a fabbricati similari.
VALORE NORMALE
Prezzo di un bene o corrispettivo di un servizio che le forze economiche, in condizioni di libera concorrenza, tendono a determinare sul mercato. Il riferimento per la sua determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, è l’articolo 9 del Tuir.
VARIAZIONE DI ATTIVITÀ
(v. Attività)
VARIAZIONI E VOLTURE CATASTALI
Registrazione negli atti catastali del trasferimento della proprietà o del diritto reale, effettuata dagli uffici del territorio su domanda del soggetto obbligato.
Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, che abbiano riguardato in modo permanente la tipologia, la consistenza o la destinazione d’uso dell’immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all’ufficio provinciale del territorio.
VARIAZIONI IVA
Modifica di uno dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività, che deve essere comunicata entro 30 giorni, anche per via telematica, all’ufficio competente.
VENDITA FORZATA
Fase dell’esecuzione forzata alla quale l’ufficiale della riscossione pụ procedere per recuperare le imposte non pagate. È disciplinata, oltre che dalle specifiche norme tributarie, dalle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
VERIFICA
Attività svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Si svolge mediante accesso diretto presso la sede del contribuente seguendo particolari metodologie e, di regola, si riferisce all’insieme della posizione fiscale del verificato.
La V. è un’attività più ampia dell’ispezione documentale in quanto è da un lato controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie, dei libri sociali e della documentazione (fiscale e non) relativi all’attività del contribuente, dall’altro controllo e riscontro delle notizie raccolte dalla Amministrazione relativamente ai fatti che sono stati o che avrebbero dovuto essere tenuti presenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Sul piano internazionale è prevista la possibilità di effettuare verifiche contemporanee da parte di organi fiscali di più Stati nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso gruppo e localizzati in diversi Paesi. Voci collegate: Accesso, Ispezione, Poteri degli uffici.
VERSAMENTO
Pagamento delle imposte dovute mediante i Modelli F24 e F23. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, coś come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 100,752 arrotondato diventa euro 100,75; euro 2.000,755 arrotondato diventa euro 2.000,76; euro 30.000,758 arrotondato diventa euro 30.000,76).
VERSAMENTO TELEMATICO
Modalità di pagamento utilizzabile da chiunque possiede un personal computer collegato ad Internet, il codice Pin rilasciato dall’Agenzia e sia titolare di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate. Il contribuente che effettua il V. T. pụ rivolgersi, per informazioni e assistenza, al servizio di assistenza telefonica al numero 848.800.444.
VERSAMENTI UNITARI
Si tratta dei versamenti a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali di imposte, contributi, premi previdenziali ed assistenziali e di tutte le altre somme ad essi dovute al netto di eventuali compensazioni di crediti dello stesso periodo risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tali versamenti si effettuano utilizzando l’apposito modello F24.
VIDIMAZIONE
Operazione richiesta dalla legge per il preventivo riconoscimento da parte degli organi amministrativi di libri, registri, o altri documenti, da utilizzare nell’esercizio di un’attività (v. anche bollatura).
VIOLAZIONI FORMALI
Omissioni od errori che non ostacolano l’attività di accertamento e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Lo Statuto del contribuente ha stabilito la non punibilità delle V. F.. I contribuenti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni formali nella dichiarazione possono comunque regolarizzare, per maggiore tranquillità, la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa su modello conforme a quello originale, utilizzando anche fotocopia del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che pụ essere reperito via Internet.
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Errori e omissioni relativi alle dichiarazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo ovvero ostacolano una attività di accertamento. Possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.
VISTO DI CONFORMITÀ
Attestazione rilasciata dai Caf o dai professionisti abilitati, a richiesta dei contribuenti, che certifica la conformità dei dati delle dichiarazioni da loro predisposte alla relativa documentazione.
Il V. pụ essere rilasciato a condizione che le dichiarazioni e le scritture contabili siano state predisposte e tenute dal Caf o dai professionisti abilitati. (V. anche Certificazioni fiscali).
VOLUME D’AFFARI
Ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate con riferimento a un anno solare, valido ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva). Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili.
Sono previste facilitazioni fiscali quando il volume d’affari non è superiore ad un certo ammontare (v. anche Fatturato).