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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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S


SALDO DI IMPOSTA
Debito d’imposta residuo relativo all’anno a cui si riferisce la dichiarazione; per l’Irpef il suo ammontare è pari all’imposta dovuta al netto delle ritenute, dei crediti e degli acconti versati. In genere, il saldo a credito pụ essere compensato con altre imposte o contributi (v. Compensazione).


SANZIONI AMMINISTRATIVE
Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o determinato in percentuale), oppure anche nel divieto di svolgere certe attività (ad esempio: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revi-sore di società, dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, interdizione o sospensione da licenze, concessioni o autorizzazioni per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo).


SANZIONI PENALI
Penalità irrogate dall’autorità giudiziaria, su denuncia dell’amministrazione finanziaria, quando la violazione degli obblighi tributari costituisce reato. Il sistema delle sanzioni penali tributarie è stato recentemente riformato per effetto della legge sulla depenalizzazione dei reati minori.


SCAGLIONI IRPEF
Scaglioni Fascia reddituale             Calcolo Aliquota              Imposta massimo per il I scaglione

I scaglione          Reddito tra 0 e 15.000   (15000*23%)     23%       3.450 euro

II scaglione         Reddito tra 15.001 e 28.000        (12999*27%)=3.510+3.450          27%       6.960 euro

III scaglione        Reddito tra 28.001 e 55.000        (26999*38%)=10.260+6.960        38%       17.220 euro

IV scaglione       Reddito tra 55.001 e 75.000        (19999*41%)=8200+17220          41%       25.420 euro

V scaglione         Reddito sopra i 75.000   (XXX*43%)=xxx+25420 43%       25.420 euro

Primo scaglione
Reddito tra 0 e 15.000 euro

Il primo scaglione IRPEF coinvolge i contribuenti con un reddito compreso tra 0 euro e 15.000 euro. In questo caso l’aliquota 2012 IRPEF è del 23%, che corrisponde – nel caso di massimo reddito per questa fascia – ad una tassazione di 3.450 euro.
Facendo un rapido calcolo, nella prima fascia sono ricompresi tutti i lavoratori che percepiscono un reddito non superiore a 1.250 euro.

Secondo scaglione
Reddito tra 15.001 e 28.000 euro

Il secondo scaglione IRPEF è quello che comprende i redditi tra da 15.001 euro a 28.000 euro. L’aliquota riservata a questa fascia è del 27%, con una tassazione – nel caso di reddito più alto – di 6.960 euro. Sono rappresentati da tale categoria le persone con reddito mensile non superiore a 2.335 euro.

È importante evidenziare che a partire dal secondo scaglione in poi (quindi in caso di reddito maggiore rispetto a quello con aliquota base), si applica l’aliquota successiva solo per la parte eccedente di reddito.

Terzo scaglione
Reddito tra 28.001 e 55.000 euro

Il terzo scaglione di reddito è quello compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro, per contribuenti con un reddito massimo di 4.583 euro. L’aliquota IRPEF 2012 è fissata al 38% sulla soglia eccedente la seconda, (ossia si applica il 38% solo per la quota di reddito che supera i 28 mila euro, ai quali si applica l’aliquota precedente del 27%). In questo caso, la quota IRPEF sarà pari a 17.220 euro in caso di reddito più alto.

Quarto scaglione
Reddito tra 55.001 e 75.000 euro

Il quarto scaglione IRPEF coinvolge tutti i contribuenti da 55.001 euro a 75.000 euro, che presentano un reddito mensile non superiore a 6.250 euro. Per questi contribuenti, l’aliquota IRPEF sulla quota eccedente il precedente scaglione è del 41% e di conseguenza l’onere fiscale più alto sarà pari a 25.420 euro.

Quinto scaglione
Reddito sopra i 75.000 euro

Oltre i 75.000 euro di reddito, ovvero per il quinto ed ultimo scaglione di reddito, l’aliquota IRPEF è pari al 43%. I contribuenti facoltosi, che percepiscono un reddito annuo eccedente i 75 mila euro, ovvero oltre 6.250 euro mensili dovranno corrispondere 25.420 euro più il 43% sul reddito eccedente.


SCONTRINO FISCALE
Documento fiscale che deve essere rilasciato da determinate categorie di operatori commerciali all’atto della cessione di beni o prestazione di servizi. Tra gli altri, devono rilasciare lo scontrino fiscale (quando non è prevista la fattura) coloro che svolgono attività di cessione di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni o attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.


SCRITTURE CONTABILI
Registri obbligatori previsti dalle leggi tributarie e dal codice civile. Devono essere conservate fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 c.c. (10 anni dall’ultima registrazione) o da altre leggi tributarie.


SERVIZI DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
Attività svolte presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate nel periodo di presentazione della dichiarazione, con modalità particolari in favore dei disabili. A queste si aggiunge l’assistenza telefonica prestata dai Centri di assistenza telefonica dell’Agenzia che rispondono al numero 848.800.444.


SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Possibilità di presentare la dichiarazione tramite la rete Internet o la rete “Entratel” dell’Agenzia anziché con i mezzi tradizionali.


SGRAVI FISCALI
Esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire determinate categorie di contribuenti.
Costituiscono una forma indiretta di intervento pubblico a sostegno dell’economia, in quanto consentono di favorire nuovi investimenti e incentivare l’occupazione e il consumo di determinati beni.


SGRAVIO (DA AUTOTUTELA)
Atto con il quale l’amministrazione finanziaria riconosce non dovuta, in tutto o in parte, la somma iscritta a ruolo e richiesta con una cartella di pagamento. Nell’ipotesi che il contribuente abbia già pagato avrà diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta per il tramite dello stesso concessionario.


SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONEDI COMMISSIONE TRIBUTARIA)
Annullamento di una cartella di pagamento da parte dell’ufficio nei casi in cui questa è stata dichiarata illegittima da una Commissione tribu-taria. Deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della decisione.
Contestualmente allo sgravio l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene riscosso presso il concessionario.
Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per tasse e imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall’ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito).
Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, il contribuente pụò attivare il c.d. giudizio di ottemperanza.


SOGGETTO PASSIVO
Persona fisica o giuridica tenuta al pagamento dei tributi.


SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Situazione in cui più soggetti sono tenuti in solido al pagamento di un tributo. Il fisco pụ rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell’intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori (v. anche Responsabilità solidale).


SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Componenti positive del reddito di impresa consistenti nella realizzazione di un’entrata o nella estinzione di una passività derivanti da eventi imprevisti ed eccezionali. Le S. A. realizzano, in sostanza, una variazione patrimoniale positiva di operazioni avvenute in precedenti esercizi. La legge considera sopravvenienze attive:

– i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
– i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
– la sopravvenuta insussistenza di costi dedotti o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.


SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Componenti negative del reddito di impresa derivanti dal mancato conseguimento di ricavi o di altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi o da altri eventi quali la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in precedenti esercizi o il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi ed altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.


SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE
Dilazione del pagamento chiesta all’ufficio finanziario (S. amministrativa) o alla commissione tributaria alla quale è stato presentato il ricorso (S. giudiziale). Per la prima è necessario che il contribuente dimostri di subire gravi danni dal dover effettuare il pagamento prima della sentenza della commissione tributaria. Per la seconda occorre il c. d. fumus boni juris (e cioè una apparente illegittimità dell’addebito) e il pericolo di danno grave in cui pụ incorrere il contribuente a seguito del pagamento. Il contribuente pụ richiedere la sospensione distintamente sia alla Commissione che all’Ufficio. V. anche Riscossione (Sospensione).


SOSTITUITO
Chi subisce da parte del sostituto d’imposta la ritenuta alla fonte sul reddito percepito.


SOSTITUTO D’IMPOSTA
È chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato. I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le trattenute operate tramite un apposita dichiarazione (modello 770).


SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Firma da apporre nel modello di dichiarazione da parte del dichiarante. La dichiarazione dei redditi deve essere sempre sottoscritta a pena di nullità, che pụ essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.


SPESE MEDICHE
Spese sanitarie di qualunque tipo (medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) che danno diritto alla detrazione di imposta del 19%, dopo aver tolto la franchigia di euro 129,11. La franchigia non si applica se la spesa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap o l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.
Le altre spese mediche sostenute per i disabili, invece, sono interamente deducibili dal reddito (v. Agevolazioni per disabili). Il contribuente che fa valere le spese sanitarie è tenuto a conservare la relativa documentazione debitamente quietanzata.


SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Spese soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese va conservata, a cura del dichiarante, la documentazione debitamente quietanzata e, nel caso in cui la stessa sia in lingua originale, occorre corredarla di una traduzione in italiano (salvo che la spesa sia stata sostenuta da un contribuente residente in Valle d’Aosta e in Alto Adige, dove è ammessa rispettivamente la ricevuta in francese e tedesco). Non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie, le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute.


SPLIT PAYMENT

Con la scissione dei pagamenti l’Ente destinatario della prestazione trattiene a sé l’imposta addebitata, effettuando direttamente il versamento del tributo nelle casse dell’Erario. La sussistenza dell’obbligo risulta quindi “condizionata” non solo dall’addebito dell’Iva, ma anche dalla circostanza che il tributo risulti distintamente esposto nella fattura.
Lo split payment non è interessato dalle prestazioni nei confronti degli Enti di cui all’art. 17 – ter, comma 1, quando documentate dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ad esempio, le cessioni/operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del Decreto Iva per le quali non è previsto l’obbligo di fatturazione. Tuttavia se l’Ente chiede l’emissione della fattura, il meccanismo della scissione dovrà essere applicato.

La scissione dei pagamenti, cfr D.L. n. 50/2017, si applica anche nei confronti di società partecipate dallo Stato, dalle Amministrazioni territoriali, e società quotate. In tali ipotesi, sarà necessario escludere che la prestazione in commento non sia oggettivamente riconducibile nel novero di quelle soggette all’inversione contabile perché solo in questa circostanza la scissione dei pagamenti potrà operare. Viceversa la società committente sarà obbligata a trattenere l’Iva e a versarla nelle casse dell’Erario in luogo del cedente/prestatore.


SPESE TELEFONIA
(v. Costi telefonia)


STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Carta dei diritti del contribuente introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 212 del 2000.
I diritti riconosciuti dallo Statuto (che è stato integrato da diversi regolamenti attuativi) sono:

– diritto all’informazione
– diritto alla conoscenza degli atti ed alla trasparenza
– diritto alla motivazione degli atti
– diritto all’integrità patrimoniale
– diritto alla compensazione
– diritto al rispetto della buona fede
– diritto di interpello
– diritti del contribuente sottoposto a verifica.

La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:
– il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
– le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
– non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti;
– l’istituzione di nuovi tributi non pụ essere disposta con decreto-legge;
– le leggi (o atti assimilati) che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo;
– le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.

Il testo della legge 212, coś come quello di tutte le altre disposizioni in materia tributaria e relative circolari, è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia.


STUDI DI SETTORE
Speciali metodologie utilizzate per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche. Gli S. sono realizzati attraverso una raccolta sistematica di dati, non solo di carattere fiscale ma anche strutturali e di tipo obiettivo che caratterizzano l’attività del contribuente e il contesto economico in cui questa si svolge.
Gli studi determinano l’entità dei ricavi o compensi che con maggiore probabilità pụ essere attribuita al contribuente individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o compensi, ma anche i fattori interni o esterni all’azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari, situazioni di mercato, ecc.).
Il contribuente attraverso gli S. è in grado di conoscere i criteri ai quali si attiene l’Amministrazione nell’effettuare gli accertamenti.

Conoscendo preventivamente cosa il fisco si aspetta da lui, il contribuente pụ regolare i propri comportamenti:
– adeguando le proprie dichiarazioni ai risultati degli studi di settore;
– non adeguandole in presenza di validi motivi che ne giustificano lo scostamento.

L’applicazione degli S. avviene attraverso un apposito software denominato Gerico.


SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA)
Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte e a titolo gratuito, soppresso (per quanto riguarda le successioni) da recenti provvedimenti legislativi.
Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a essere dovute le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% – applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni.
La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili situati nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi.
Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.
Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:

– coniuge;
– discendenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);
– altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli, cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta.
Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia è elevato ad euro 516.456,90.