GLOSSARIO FISCALE
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE
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P
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Versamento che si effettua con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di imposte da pagare.
Per le imposte e i contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi ed Iva, il P. si effettua via Internet (F24 online) oppure presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, agenzie postali o concessionari della riscossione; il modello da utilizzare per tutti i contribuenti è l’F24. Per le imposte iscritte a ruolo si deve provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella presso gli sportelli del concessionario ovvero alla posta o in banca utilizzando gli appositi modelli allegati. Tutti gli altri versamenti (ad eccezione dell’imposta sugli intrattenimenti che si versa con il mod. F24) devono essere eseguiti utilizzando il mod. F23.
Si pụ pagare, oltre che in contanti:
– con carte BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
– con assegni bancari o circolari presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
– con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
– con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
PARADISO FISCALE
Paese avente un regime fiscale privilegiato, caratterizzato soprattutto da bassi o addirittura nulli livelli di tassazione. Nell’ambito della normativa fiscale italiana esistono elenchi, detti anche “black list”, dei paesi che vengono considerati paradisi fiscali. In genere, ogni sistema tributario prevede norme tendenti a limitare o annullare gli effetti distorsivi derivanti dai rapporti con i paesi elencati nella “black list”.
PARAMETRI PRESUNTIVI
Metodologia di accertamento che si applica nei confronti dei soggetti per i quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore. Partendo dalla rilevazione di determinati dati contabili concernenti l’attività si determina, mediante una formula matematica, l’ammontare dei ricavi “presunti”.
Se il contribuente non si adegua spontaneamente al risultato di tale calcolo l’amministrazione finanziaria pụ procedere ad accertamento.
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA
Percentuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria non superiore al 20 per cento ovvero partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25 per cento. Per i titoli negoziati
in mercati regolamentati le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento.
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
Percentuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero percentuale di partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25 per cento (è sufficiente il superamento di uno dei due limiti). Per i titoli negoziati in mercati regolamentati le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 27%.
PARTITA IVA
Sequenza di numeri che identifica i soggetti che esercitano un’attività rilevante ai fini Iva. E’ rilasciata dall’Ufficio al momento della apertura della posizione Iva.
Il codice della partita Iva è formato da 11 caratteri numerici di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 individuano la provincia dove ha sede l’Ufficio che attribuisce la partita, l’ultimo è un carattere di controllo.
PENSIONI ESTERE
Trattamenti corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato, ad un residente in Italia.
Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. Nel primo caso, in linea generale, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono; nel secondo caso sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
PERDITE
(v. Utile)
PERIODO D’IMPOSTA
Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l’imposta dovuta.
Per le persone fisiche coincide sempre con l’anno solare, per gli altri soggetti pụ essere anche a cavallo di due anni consecutivi.
PERSONE A CARICO
(v. Familiari a carico)
PERTINENZE (DI UN FABBRICATO)
Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale. Ai fini Irpef il reddito delle pertinenze dell’abitazione principale fruisce della deduzione prevista per la casa.
PLUSVALENZA
Provento derivante dalla cessione di determinati beni ad un prezzo superiore a quello di acquisto; è tassabile quale reddito d’impresa se viene realizzato nell’esercizio di imprese commerciali ed è eventualmente imputabile per quote costanti al periodo d’imposta in cui è stato realizzato ed ai quattro successivi. È tassabile, invece, come reddito diverso negli altri casi tassativamente elencati dalla legge.
POTERI DEGLI UFFICI
I poteri degli uffici si esercitano presso il contribuente attraverso gli accessi, le ispezioni e le verifiche, oppure prevalentemente presso gli uffici stessi con richieste di informazione e documenti al contribuente e a terzi come ad esempio il questionario. Dopo l’inizio degli accessi, ispezioni, verifiche il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es. ravvedimento, emersione dal lavoro sommerso). Tra i P. c’è anche quello di verificare i conti bancari del contribuente da sottoporre a controllo, attraverso particolari procedure.
PREAVVISO TELEMATICO
Comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia all’intermediario che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione di un proprio cliente, nel caso in cui dalla liquidazione della stessa emerga un’anomalia, un errore o un omesso versamento.
Il preavviso viene inviato per posta elettronica e l’intermediario ha la possibilità di prendere visione dell’irregolarità segnalata e di valutare se la stessa sia fondata o meno. Nel caso in cui ritenga che l’irregolarità esista potrà consigliare al contribuente di versare quanto dovuto, usufruendo del beneficio della riduzione dei due terzi della sanzione.
Nel caso in cui l’intermediario ritenga, invece, che l’irregolarità segnalata sia infondata o solo formale, potrà fornire i chiarimenti del caso ed evitare, coś, che il suo cliente riceva una comunicazione di irregolarità.
Trascorsi 60 giorni dall’invio del preavviso telematico senza che l’intermediario si sia attivato sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione di irregolarità al contribuente e da quel momento decorreranno i trenta giorni previsti dalla legge per la definizione agevolata delle irregolarità riscontrate.
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
(v. Compromesso)
PRENOTAZIONE TELEFONICA (SERVIZIO DI)
Servizio dell’Agenzia delle Entrate che permette al contribuente di prenotare, per telefono ed in modo automatico, un appuntamento con un funzionario dell’ufficio. Dal luglio 2002 il servizio di prenotazione è attivo in 14 uffici locali ma il piano di attivazione prevede l’estensione progressiva del servizio a tutti gli uffici delle città capoluogo di Regione e di Provincia.
Il numero da chiamare è il 199-126003.
Durante la prenotazione sono proposti dal sistema tre diversi orari anche in giorni diversi, tra i quali il contribuente sceglie quello che ritiene più soddisfacente alle proprie esigenze. È prevista la disdetta della prenotazione accordata. Prossimamente sarà disponibile la prenotazione di un appuntamento anche via Web, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, che permetterà la scelta di orari e giorni a disponibilità dell’utente. Si prevede, inoltre, che la prenotazione possa essere eseguita anche dagli operatori dei Centri di assistenza telefonica qualora il problema proposto dal contribuente non possa essere risolto dal Centro.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge. In ambito tributario sono spesso previsti termini di prescrizione decennale, qualora non interrotti da apposito atto (v. Rimborsi).
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. UNICO
Invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
La P. del modello UNICO pụ avvenire:
– direttamente, tramite il servizio telematico;
– ad un Ufficio postale o banca convenzionata;
– ad un intermediario (professionisti, Caf e altri soggetti abilitati);
– tramite gli Uffici delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche). Gli Uffici Postali e le Banche rilasceranno una ricevuta che dovrà essere conservata dal contribuente quale prova dell’avvenuta presentazione.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni effettuato da banche, poste e Uffici delle Entrate è gratuito; l’intermediario abilitato pụ chiedere un corrispettivo. Il contribuente pụ anche compilare la propria dichiarazione con un apposito programma, da acquisire gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e trasmetterla direttamente da casa e senza alcuna spesa (v. anche Codice Pin).
PRESUNZIONE DI CESSIONE E DI ACQUISTO
Possibilità per l’amministrazione di considerare ceduti i beni acquistati, importati o prodotti non ritrovati nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività. L’omessa contabilizzazione delle operazioni relative, considerate cedute “in nero”, configura quindi una evasione.
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
Per le imposte dirette (Irpef ed Irpeg) è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie previste dal Tuir, ovunque prodotti (quindi anche quelli esteri, siano essi continuativi od occasionali: c. d. sistema del reddito mondiale). Per i non residenti sono tassabili soltanto i redditi prodotti in Italia.
PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA
(v. Criterio di cassa e di competenza).
PROCESSO TRIBUTARIO
Giudizio, articolato in due gradi, dinanzi alle Commissioni tributarie. Davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio si pụ, in prima istanza, proporre ricorso avverso gli atti emessi dagli uffici delle Entrate o del Territorio ovvero dagli enti locali o dai concessionari dei servizi di riscossione; davanti alla commissione tributaria regionale si pụ proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione.
Presso la Commissione tributaria centrale (abolita dalla riforma del 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti.
Con l’instaurazione di un giudizio tributario il contribuente pụ:
– chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
– promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “giudizio di ottempe-ranza” per obbligare gli uffici ad adeguarsi al decisioni emesse dalle commissioni.
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste). Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.
PROCESSO VERBALE
Atto compilato dai funzionari incaricati del controllo tributario nel corso e a conclusione di verifiche, ispezioni ed accessi effettuati presso il contribuente.
Nel P. V. – che è un atto non impugnabile autonomamente – vengono fatte rilevare le irregolarità commesse dal contribuente negli adempimenti degli obblighi fiscali e le violazioni di legge riscontrate, nonché le osservazioni e i rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista. Sulla base del P. V. – di cui viene rilasciata copia al contribuente – l’ufficio competente, non prima di sessanta giorni dalla presentazione di eventuali osservazioni e richieste, pụ emettere l’avviso di accertamento per il recupero delle imposte evase e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni (v. anche Statuto del contribuente).
PROGRESSIVITÀ DELL’IMPOSIZIONE
Aumento dell’aliquota più che proporzionale rispetto all’aumentare della base imponibile, di modo che a successivi aumenti uguali di questa corrispondono aumenti crescenti d’imposta. Si distingue dall’imposta proporzionale, nella quale l’aliquota non varia al variare della base imponibile, cosicché l’imposta dovuta aumenta in proporzione costante. L’Irpef è il tipico esempio di imposta progressiva.
PROVENTI SOSTITUTIVI E INTERESSI
Somme conseguite in sostituzione di redditi, per effetto di cessione dei relativi crediti, ovvero a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi. I P. S. costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Rientrano, ad esempio nella categoria dei redditi di lavoro dipendente: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.