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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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M


MARGINE (REGIME DEL)
Sistema speciale di determinazione dell’Iva in determinati tipi di attività (es., cessione di beni usati o di oggetti d’arte). Tale regime ha lo scopo di evitare una doppia tassazione in genere sui beni per i quali il rivenditore non ha potuto detrarre l’Iva al momento dell’acquisto.
A tal fine, il calcolo dell’imposta dovuta avviene scorporandola non dal totale della cessione, ma solo dal “margine”, dato dalla differenza tra il prezzo d’acquisto più eventuali spese accessorie.
(Ad es., se un commerciante d’arte acquista da un privato un oggetto per 1.000 euro e poi lo rivende a 1500, il margine dell’operazione sarà pari a 500 euro e su tale importo verrà scorporata l’IVA utilizzando l’aliquota propria del bene).


MESSO NOTIFICATORE
Persona che provvede alla notifica – in luogo della spedizione a mezzo posta – degli avvisi e degli altri atti che devono essere comunicati al contribuente.
Pụ essere un messo speciale dell’ufficio o del concessionario o un messo comunale.
Speciali modalità di notifica sono previste per le cartelle di pagamento e per gli atti giudiziari (es. ricorsi, sentenze, ecc.).


METODOLOGIE DI CONTROLLO
Indicazioni dettagliate dei diversi controlli che gli operatori dell’Agenzia delle entrate devono compiere nelle verifiche, a seconda dell’attività svolta dal contribuente. A luglio 2002 sono state approvate 79 metodologie relative a 113 settori di attività.


MINUSVALENZA
Perdita che si realizza quando nella cessione di un bene o di una partecipazione il prezzo pagato dall’acquirente è inferiore al valore residuo del bene (valore di acquisto al netto del fondo ammortamento) o al valore di acquisto della partecipazione.


MODELLI DI VERSAMENTO
Moduli che consentono al contribuente di versare le imposte dovute (v. anche F23, F24 e Versamento telematico).


MODELLO 730
(v. dichiarazione dei redditi con – )


MODELLO 770
Modello utilizzato dai soggetti (esempio tipico, il datore di lavoro) che corrispondono compensi e salari di qualunque tipo per dichiarare le ritenute effettuate. A partire dal 2002 la dichiarazione di tali soggetti (detti anche sostituti d’imposta) è stata suddivisa in due parti che costituiscono due distinte dichiarazioni, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

– Mod. 770–Semplificato che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;

– Mod. 770–Ordinario che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati od operazioni di natura finanziaria, nonché i dati riassuntivi relativi ai versamenti effettuati, alle compensazioni operate ed ai crediti d’imposta utilizzati. Anche la comunicazione di questi dati deve essere effettuata in via telematica. Solo il Mod. 770-Ordinario pụ essere compreso nella dichiarazione unificata.


MODELLO UNICO
(v. dichiarazione dei redditi con – )


MOMENTO IMPOSITIVO
Ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva), rappresenta il momento in cui giuridicamente sorge il debito d’imposta. In particolare, – per le cessioni di beni, il debito sorge nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
– per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo.


MORATORI
(v. Interessi moratori)


MOTIVAZIONE DELL’ACCERTAMENTO
È costituita dall’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’avviso di accertamento.
In mancanza o carenza della M. l’avviso di accertamento è da ritenersi nullo. La nullità pụ essere fatta valere in sede di ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.


MUTUO IPOTECARIO
Finanziamento concesso dalle banche con garanzie reali costituite da ipoteca su beni immobili di proprietà. Quando si tratta di mutuo concesso per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale i relativi interessi sono parzialmente detraibili dall’Irpef.