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TERMINI DI UTILIZZO DEL GLOSSARIO FISCALE

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C


CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE)
Organizzazioni, iscritte in un apposito Albo tenuto dall’Agenzia delle Entrate, che svolgono attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta.


CANONE
Pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui (v. locazione).


CANONE RAI
(V. Tasse sulle radiodiffusioni)


CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Disponibilità delle risorse necessarie per sostenere il pagamento dei tributi. Secondo la nostra Costituzione, ogni imposta deve sempre essere commisurata alla capacità contributiva del cittadino.


CAPIENZA
Possibilità di un determinato importo o valore di contenerne un secondo. In campo fiscale il termine si riferisce ai casi in cui un contribuente avrebbe diritto a una detrazione superiore all’imposta che deve pagare; si dice allora che la detrazione “non trova C.” nell’imposta. Normalmente in questa ipotesi la parte eccedente della detrazione dovrebbe andare perduta. La tendenza recente delle nostre leggi fiscali è peṛ quella di consentirne il beneficio rinviandolo ai periodi d’imposta successivi o facendone fruire un familiare del contribuente.


CAPITAL GAIN
Guadagno (gain) conseguente alla cessione di partecipazioni societarie, o alla vendita di titoli e diritti a questi riconducibili (warrants, obbligazioni convertibili, options, operazioni a premio ecc.), ad un prezzo superiore a quello di acquisto (v. voci Risparmio amministrato, Risparmio gestito).


CAPITALE (REDDITI DI)
Sono gli interessi, i proventi delle obbligazioni e delle azioni e le altre entrate derivanti dall’impiego di capitale finanziario. Possono essere distinti in due grandi gruppi:

– proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come i dividendi distribuiti dalle società di capitale
– interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di investimento.
(V. anche Redditi di capitale [tassazione]).


CARBON TAX
Tassa ecologica introdotta nel 1998 con l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica.


CARTELLE DI PAGAMENTO
Avvisi predisposti dai concessionari della riscossione e notificati al contribuente tramite i loro addetti o spediti per raccomandata, contenenti l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo.
Le C. contengono, tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’indicazione delle modalità per ricorrere.
Il contribuente, se ritiene corretta la richiesta, pụ pagare la cartella presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali, in caso contrario pụ chiedere chiarimenti all’ufficio che è responsabile dell’addebito (non, quindi, al concessionario della riscossione, che è un semplice esecutore) anche per via telefonica: per l’Agenzia, rivolgendosi al Centro di assistenza telefonica che risponde al n. 848.800.444. Nel caso continui ad essere convinto che l’addebito non è fondato pụ presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.


CASSETTO FISCALE
Nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate che dà ai contribuenti la possibilità di consultare, in tutta sicurezza, le proprie informazioni fiscali. In pratica, attraverso la C.P. i cittadini possono interrogare l’anagrafe tributaria chiedendo tutte le informazioni concernenti:

– le dichiarazioni presentate;
– i rimborsi di imposte dirette ed indirette;
– i versamenti effettuati tramite i modelli F24 e F23;
– gli atti del registro che li riguardano;
– codice fiscale, dati anagrafici e residenza;
– denominazione, partita Iva, domicilio fiscale, sede legale e descrizione dell’attività di una ditta individuale. Possono accedere al servizio coloro che sono in possesso del Codice Pin.


CATEGORIE CATASTALI
Tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le C. sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (commerciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali), E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono più sottocategorie.


CENTRI DI ASSISTENZA TELEFONICA
Uffici dell’Agenzia delle Entrate che danno informazioni fiscali e che possono anche, in alcuni casi, annullare gli avvisi bonari e le comunicazioni relative alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il servizio, cui si accede chiamando il numero 848.800.444, è svolto dal luned́ al venerd́, dalle ore 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13. Il costo della chiamata, da qualunque luogo del territorio nazionale, è sempre quello della tariffa urbana.


CENTRI DI SERVIZIO
Speciali uffici dell’amministrazione finanziaria incaricati di provvedere alla liquidazione delle dichiarazioni e alle attività conseguenti (recuperi di imposta, rimborsi). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stata disposta la graduale soppressione dei Centri di Servizio:

– dal 31-12-2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma, Venezia
– dal 30-04-2002: Bologna e Salerno
– dal 30-06-2002: Cagliari, Genova, Torino, Trento
– dal 31-12-2002: Bari.
La soppressione dei Centri di servizio ha comportato la ripartizione delle competenze ad essi attribuite tra i due nuovi Centri Operativi e gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.


CENTRI OPERATIVI
Nuovi organismi istituiti a Venezia e Pescara in concomitanza con la soppressione dei Centri diservizio. I due C. O. svolgono tutte le attività stralcio connesse alla liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 insieme a specifici compiti quali ad esempio:

Centro operativo di Venezia
– i controlli preventivi di qualità sugli esiti delle liquidazioni e sulle eventuali successive comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999;
– la ricezione ed acquisizione delle dichiarazioni fiscali spedite dall’estero;

Centro operativo di Pescara
– la gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;
– il controllo delle domande di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette;
– il controllo dei crediti di imposta previsti dalle leggi speciali;
– la gestione dei rimborsi a non residenti, i rimborsi Ici relativi al 1993.


CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(v. CUD)


CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA (O “VISTO PESANTE”)
Certificazione attestante che il soggetto incaricato del controllo (c.d. “certificatore”) ha accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie relative al reddito d’impresa ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con un apposito decreto. Sono abilitati al rilascio della C. i revisori contabili iscritti da almeno 5 anni agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Come per il visto di conformità e l’asseverazione i certificatori devono preventivamente comunicare tale attività di controllo alla Direzione regionale delle Entrate competente e stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati.
Possono ottenere la certificazione tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria (imprenditori individuali e società).


CERTIFICAZIONI FISCALI
Strumenti di “supervisione” fiscale il cui esercizio è affidato a soggetti terzi professionalmente abilitati, al fine di garantire ai contribuenti che se ne avvalgono il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari. L’utilizzo del sistema di C. F. agevola, nel contempo, l’esecuzione dei controlli da parte dell’Agenzia. Le C. F. possono consistere nel visto di conformità, nell’asseverazione e nella certificazione tributaria.


CHIUSURA DI ATTIVITÀ
(v. Attività)


CLASSE CATASTALE
Criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc.


CO.CO.CO
(v. Collaborazione coordinata e continuativa)


CODICE FISCALE
Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. Il C. F. è attribuito d’ufficio dall’Anagrafe tributaria a tutti i cittadini. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorrono passaporto o permesso di soggiorno, quando richiesto, per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.
L’attribuzione del numero di codice fiscale pụ essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai consolati (per i residenti all’estero), se collegati al sistema informativo delle Entrate.
Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:

– le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
– lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
– i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
– il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U,V, Z);
– i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
– i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
– infine, l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo. V. anche Omocodia.
Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. Il C. F. è attribuito d’ufficio dall’Anagrafe tributaria a tutti i cittadini. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorrono passaporto o permesso di soggiorno, quando richiesto, per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.
L’attribuzione del numero di codice fiscale pụ essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai consolati (per i residenti all’estero), se collegati al sistema informativo delle Entrate.
Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:

– le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
– lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
– i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
– il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U,V, Z);
– i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
– i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
– infine, l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo. V. anche Omocodia.


CODICE PIN
Sequenza di dieci numeri attraverso la quale è possibile accedere ai servizi offerti da Fisconline come ad es. la presentazione della dichiarazione via Internet, il pagamento delle imposte tramite il modello F24 telematico, la registrazione dei contratti di locazione, l’accesso alla casella postale. Il C.P. pụ essere richiesto tramite il sito www.agenziaentrate.it seguendo le istruzioni illustrate o, in alternativa, recandosi muniti di un documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.
In caso di richiesta dal sito web è necessario indicare i propri dati anagrafici e quelli relativi all’ultima dichiarazione dei redditi. Una volta forniti e confermati i dati richiesti il sistema provvede ad assegnare al contribuente i primi quattro caratteri del C.P.. La seconda parte del codice (sei caratteri), nonché la password di accesso alle aree riservate del sito dell’Agenzia sono recapitati al domicilio del richiedente, mediante il servizio postale, entro circa 15 giorni dalla richiesta.
Per il rilascio del codice Pin ai residenti all’estero v. Dichiarazione via Internet.


CODICE TRIBUTO
Sequenza di numeri e lettere che identifica l’imposta cui si riferisce il versamento. I C.T., recentemente sfoltiti dall’Agenzia delle Entrate, sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it.


COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO
Aliquote da applicare ai beni per determinare la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. Variano in funzione del settore e della tipologia di bene ammortizzabile.


COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Figura contrattuale intermedia tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Ha per oggetto la prestazione di attività svolte in modo continuativo ma senza vincolo di subordinazione e senza impiego dimezzi organizzati a favore di un determinato soggetto (committente). Ai fini fiscali il reddito percepito dai collaboratori coordinati e continuativi (detti anche, in gergo, Co.co.co) è ora assimilato, in linea generale, a quello di lavoro dipendente.


COMMERCIO ELETTRONICO
Attività telematica di vendita di prodotti. Per svolgere l’attività di C.E., è necessario richiedere il numero di partita Iva al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed inviare comunicazione di inizio attività al Comune in cui l’esercente ha la residenza.


COMMISSIONI TRIBUTARIE
Organi di giurisdizione competenti per le controversie di natura tributaria. Appartengono alla competenza delle Commissioni tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo, ora soppresso, per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Le C.T. di primo grado hanno sede nel capoluogo di ogni provincia (C.T. provinciali), quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione (C.T. regionali).


COMPENSAZIONE
Possibilità di far valere propri crediti per ridurre l’importo di imposte, sanzioni, contributi e premi dovuti. Le C. vengono effettuate indicandole nel modello di versamento F24. Nel caso di compensazione verticale (es.: Irpef su Irpef) non è obbligatoria l’esposizione nel modello citato.


COMPENSO IN NATURA
Beni o servizi erogati a titolo di corrispettivo di una prestazione: ad esempio, la concessione in uso al dipendente dell’appartamento di proprietà dell’azienda. I C. ai dipendenti sono assoggettati a tassazione con criteri particolari.


COMPROMESSO (PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA)
È l’atto sottoscritto fra le parti preparatorio per la stipula della compravendita davanti al notaio. I C. risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata devono essere trascritti presso gli uffici del territorio.


COMUNICAZIONI
Avvisi spediti ai contribuenti contenenti richieste o informazioni di vario tipo. Rientrano tra le C. gli avvisi spediti ai contribuenti per informarli degli esiti del controllo automatico (liquidazione) effettuato sulla loro dichiarazione dei redditi. Possono essere comunicazioni “di regolarità” se la dichiarazione è risultata corretta, comunicazioni “di irregolarità” o richieste di chiarimenti, se il controllo ha evidenziato degli errori.
Le C. riguardano anche l’esito del controllo formale delle dichiarazioni, con il quale l’Agenzia verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione ai documenti in possesso del contribuente e alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di altri soggetti o fornite da altri enti.
Le C. derivanti sia dai controlli automatici che dai controlli formali consentono al contribuente di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta.
Anche il contribuente pụ inviare C. all’amministrazione finanziaria, ad esempio per denunciare variazioni dei redditi dei terreni o perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali o per segnalare l’inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia.


CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
Società alle quali è affidato in concessione, in un determinato ambito territoriale, il servizio della riscossione, anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia delle entrate.


CONCESSIONE
Atto amministrativo con il quale l’amministrazione finanziaria attribuisce attività di sua competenza a soggetti esterni dotati di particolari requisiti. Attualmente sono, ad esempio, svolti in regime di concessione il servizio di riscossione dei tributi e quello di gestione dell’Anagrafe tributaria.


CONCESSIONI GOVERNATIVE
(v. Tasse sulle concessioni governative)


CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Atto che permette di chiudere un contenzioso aperto con il Fisco a seguito di un ricorso. Si perfeziona con un accordo tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria con il quale vengono fissati gli importi dei tributi e delle altre somme dovute per estinguere la lite. Con la conciliazione, che pụ essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente pụ ottenere i seguenti benefici:

– riduzione ad un terzo delle sanzioni;
– diminuzione fino alla metà delle pene previste per i reati tributari, con la non applicazione delle pene accessorie;
– compensazione delle spese di giudizio.

La conciliazione pụ anche riguardare solo alcuni aspetti della controversia; in tal caso, essa prosegue nei modi ordinari limitatamente alle questioni non conciliate. La procedura si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’intera somma ovvero della prima rata con prestazione di idonea garanzia (fideiussione), se si sceglie il pagamento rateale.


CONCORDATO
(v. Accertamento con adesione)


CONGUAGLIO
Determinazione definitiva delle imposte dovute in un dato anno al fine di regolare le eventuali differenze a debito o a credito. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, il datore di lavoro (sostituto d’imposta), è tenuto entro il mese di febbraio all’effettuazione del C. tra le ritenute operate e le imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell’anno precedente.


CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Vertenze instaurate dinanzi alle Commissioni tributarie (v. Processo tributario).


CONTO CAPITALE E CONTO INTERESSI (CONTRIBUTO IN)
Si dice che un contributo è erogato in conto capitale quando è finalizzato genericamente ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa. Si dicono in conto interessi quei contributi che lo Stato o un ente pubblico erogano destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi di chi ha stipulato un mutuo.


CONTO FISCALE
Conto acceso presso i concessionari utilizzato dai possessori di partita Iva per regolare i rapporti di debito e credito con l’Amministrazione finanziaria.


CONTRATTI D’AFFITTO E DI LOCAZIONE
(v. Registrazione di locazione)


CONTRIBUENTE
Soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto d’imposta e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa (C. “di diritto”).
Si definisce invece C. “di fatto” colui che, sebbene sopporti l’onere tributario, non è obbligato direttamente a sostenerlo (è il caso del consumatore finale per l’Iva).
Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si sia verificato il presupposto d’imposta.


CONTRIBUENTI MINIMI
(v. Regimi agevolati)


CONTRIBUENTI MINORI
(v. Regimi agevolati)


CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE
Esame della dichiarazione per verificarne la correttezza.
Un primo C., c.d. liquidazione, viene effettuato automaticamente dall’Anagrafe tributaria su tutte le dichiarazioni; un secondo C. (controllo formale) viene eseguito su campioni delle dichiarazioni dagli uffici dell’Agenzia. Una terza fase (controllo sostanziale) è diretta alla rettifica dei singoli redditi dichiarati e alla individuazione dei soggetti che, pur essendo tenuti alla presentazione della dichiarazione, non vi hanno provveduto (v. anche Accertamento).


CONTROLLO FORMALE (DELLE DICHIARAZIONI)
Attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardante le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia.
Tramite il C. F., che deve concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, viene verificata la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti o trasmessi per legge da enti previdenziali ed assistenziali, banche e imprese assicuratrici.
A questo fine il contribuente la cui dichiarazione è sottoposta a C. F. è invitato dall’ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti nel caso siano riscontrate difformità tra questi ultimi ed i dati in possesso dell’Agenzia.

Il C.F. consente di:
– escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
– escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base i documenti richiesti ai contribuenti;
– determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
– correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

L’esito del C.F. è comunicato al contribuente. Il contribuente che entro trenta giorni, provvede al versamento delle somme richieste beneficia della riduzione di un terzo della sanzione.


CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Accordi stipulati tra due o più Stati al fine di regolare rapporti internazionali. Tra gli accordi bilaterali rientrano le C. contro le doppie imposizioni sui redditi e il patrimonio intese a prevenire o eliminare la doppia imposizione e a coordinare l’attività accertatrice nei rispettivi territori.


CORREZIONE DEL MODELLO 730
Possibilità di integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO (quando si con-stata di non aver dichiarato in tutto o in parte i redditi posseduti) oppure mediante la presentazione entro il 31 ottobre di un nuovo modello 730 (quando la C. comporta un maggior rimborso o un minor debito).


CORRISPETTIVO
Somma pagata per l’acquisto di un bene o di un servizio. Pụ comprendere l’imposta sul valore aggiunto (Iva) che viene addebitata all’acquirente a titolo di rivalsa.


COSTI
Sono gli oneri che l’impresa sostiene per procurarsi le merci, i servizi e i fattori produttivi necessari alla sua attività. Essi rappresentano gli elementi negativi che concorrono alla formazione del reddito; la loro deducibilità è disciplinata da specifiche norme tributarie.


COSTI AUTO

DEDUCIBILITA’ DEL COSTO
La “Riforma Fornero”, in vigore dal primo gennaio 2013, ha modificato le lettere b) e b-bis) del citato art. 164 relativamente alle percentuali di deducibilità dei costi/spese dei veicoli:
– utilizzati dai lavoratori autonomi ovvero diversi da quelli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa (lett. b);
Per tali veicoli, la predetta norma, che in realtà non ha mai trovato applicazione, prevedeva una riduzione della percentuale di deducibilità dei costi/spese dal 40% al 27,5% a partire dal 2013;
– dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. bbis).
Per tali veicoli la deducibilità dei costi è ridotta dal 90% al 70% a partire dal 2013.
Tale intervento normativo non ha però modificato i limiti di deducibilità che vengono confermati nelle seguenti misure:
– € 18.075,99 per le autovetture di imprese e di lavoratori autonomi;
– € 25.822,84 per le autovetture degli agenti e dei rappresentanti;
– € 4.131,66 per i motocicli
– € 2.065,83 per i ciclomotori.
In caso di leasing tali limiti si riferiscono all’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing.
In caso di noleggio o locazione tali limiti corrispondono a € 3.615,20 per le autovetture, € 774,69 per i motocicli ed € 413,17 per i ciclomotori.
Rientrano nell’ambito dei costi deducibili quelli spesi non solo per l’acquisto ma anche per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo per cui anche carburanti, lubrificanti, meccanico, revisione periodica, Telepass, autostrade, caselli, ecc. e sempre con le modalità ed i limiti visti per il mezzo a cui si riferiscono e su cui sono effettuate.                                                                                                                                                 

Per le auto dei CONTRIBUENTI MINIMI non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante, pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali. La percentuale del 50% per la deduzione dei costi auto per i minimi varrà anche per il 2013, considerando che il chiarimento delle Entrate è scollegato dalle regole dettate dal Tuir.

– Veicoli non strumentali utilizzati nell’esercizio d’impresa:

  1. Proprietà: 20% (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
  2. Leasing: 20% (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
  3. Noleggio: 20% (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)

– Veicoli utilizzati da agenti/rappresentanti di commercio:

  1. Proprietà: 80% (limiti di 25.822,84 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
  2. Leasing:  80% (limiti di 25.822,84 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
  3. Noleggio: 80% (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori)

– Veicoli usati da artisti/professionisti:

  1. Proprietà: 20% per un solo veicolo (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
  2. Leasing:  20% per un solo veicolo (limiti di 18.075,99 per autovetture, 4.131,66 per motocicli, 2.065,83 per ciclomotori)
  3. Noleggio: 20% per un solo veicolo (limiti di 3.615,20 per autovetture, 774,69 per motocicli, 413,17 per ciclomotori).

DETRAIBILITA’ DELL’IVA

Ai fini IVA, la detraibilità dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72:

– Autovetture, autocaravan, autocarri, motocarri e motoveicoli:

  1. 40% uso promiscuo,100% uso esclusivo;
  2. 100% con principio d’inerenza,per agenti e rappresentanti e per i veicoli oggetto dell’attività.

– Ciclomotori:

  1. 40% uso promiscuo,100% uso esclusivo;
  2. 100% con principio d’inerenza,per agenti e rappresentanti e per i veicoli oggetto dell’attività.

Motocicli con cilindrata superiore a 350cc.:

  1. in linea generale nessuna detrazione;
  2. 100% per i veicoli oggetto dell’attività.

Autobus:

  1. 100% con numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a 8 e rispettando il principio dell’inerenza.

Trattori stradali, autotreni, autoarticolati,(massa massima autorizzata superiore a 3500 kg.):

  1. 100% rispettando il principio dell’inerenza.

Trattori agricoli e forestali:

  1. 100% rispettando il principio dell’inerenza.

Veicoli a braccia o a trazione animale:

  1. 100% rispettando il principio dell’inerenza.

COSTI TELEFONIA
Regime in vigore dall’ 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche. Dall’esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile è stata fissata la deducibilità all’80%. Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E. Rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l’acquisto del software specifico. Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all’80%) e la parte inerente l’assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero. La Legge Finanziaria per il 2008 ha modificato il regime di detraibilità dell’Iva per i telefoni cellulari aziendali. Infatti, con l’abrogazione della lett. g) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, non è più prevista la detrazione forfetaria dell’Iva al 50%. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la percentuale di detrazione Iva per i telefoni cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività dell’impresa, applicando il principio di inerenza. In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare, quindi, la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. I contribuenti che decidono di esercitare una detrazione dell’Iva in misura superiore al 50% sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono:
• i canoni di abbonamento;
• le spese di impiego;
• le spese di manutenzione;
• le spese di riparazione.  

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i CONTRIBUENTI MINIMI «a prescindere dalle disposizioni del Tuir che prevedono uno specifico limite di deducibilità», le spese di acquisto (anche in leasing) e di gestione dei beni a uso promiscuo possono essere dedotte nella misura del 50% del relativo corrispettivo «comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione» (circolare 7/E/2008).

Deducibilità del costo per telefonia fissa

Imprese: 80%

Lavoratori Autonomi: 80%

Contribuente minimo: 50%

Autotrasportatori: 100%

Detraibilità dell’iva per telefonia fissa

Imprese: 100%

Lavoratori Autonomi: 100%

Contribuente minimo: 50%

Autotrasportatori: 50%

Deducibilità del costo per telefonia mobile

Imprese: 80%

Lavoratori Autonomi: 80%

Contribuente minimo: 50%

Autotrasportatori: 100%

Detraibilità dell’iva per telefonia mobile

Imprese: 50%

Lavoratori Autonomi: 50%

Contribuente minimo: 50%

Autotrasportatori: 50%


COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita (con l’attestazione della avvenuta presentazione) e degli altri documenti richiesti dalla legge, da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla proposizione del ricorso. Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale non pụ avvenire tramite servizio postale.


COSTRUZIONI RURALI
Costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono. In particolare, sono quelle destinate:

  1. a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione del terreno, nonché dei familiari conviventi a loro carico, alla custodia dei fondi e del bestiame;
  2. b) al ricovero degli animali necessari per quella coltivazione;
  3. c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione ed

alla conservazione dei prodotti agricoli.

Ai fini fiscali le C. R. non si considerano produttive di reddito di fabbricati.


CREDITO DA DICHIARAZIONE (ECCEDENZA DI IMPOSTA)
Differenza, a favore del contribuente, tra l’imposta dovuta per l’anno a cui si riferisce la dichiarazione e quanto è stato già pagato sotto forma di ritenute ed acconti; tale eccedenza pụ essere chiesta a rimborso oppure utilizzata per compensare debiti d’imposta presenti e futuri.
I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che il contribuente non ha scelto di utilizzare in compensazione o di riportare all’anno successivo, sono rimborsati dagli Uffici in base a procedure automatizzate.
Per i crediti fino a 4.131,66 euro è previsto l’invio al contribuente, tramite Postel, di due diversi tipi di avvisi:

– per gli importi fino a 1.549,37 euro un invito a presentarsi in una qualsiasi agenzia postale, presso la quale pụ riscuotere il rimborso in contanti;
– per gli importi da 1.549,37 a 4.131,66 euro, una lettera contenente un modello – da compilare e consegnare ad un’agenzia postale o ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, cui pụ essere trasmesso anche in via telematica – nel quale deve essere espressa la preferenza per l’accreditamento su c/c bancario o postale, e indicate le coordinate del conto. Se il contribuente non consegna il modello, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia cambiario della Banca d’Italia oppure, se il contribuente ha fornito a suo tempo le coordinate del proprio conto corrente bancario, mediante l’accreditamento su tale conto.


CREDITO D’IMPOSTA
Con tale termine, oltre al credito da dichiarazione (v.), si indica anche:

– un credito derivante da imposte pagate per conto del contribuente da altri soggetti, come ad esempio il C. d’imposta sui dividendi o il C. d’imposta sui fondi comuni;
– una agevolazione che riduce il debito d’imposta, come ad esempio il C. d’imposta per nuove iniziative, per le imprese di autotrasporto, per nuove assunzioni, ecc.


CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI
Agevolazione spettante a coloro che nel periodo 1° ottobre 2000-31 dicembre 2003 incrementano il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni, non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi ovvero siano portatori di handicap. Il credito spetta nella misura di euro 413,16 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.


CRITERIO DI CASSA E DI COMPETENZA
Modalità di imputazione dei ricavi e dei costi: nel periodo in cui sono stati riscossi o sostenuti criterio di cassa) oppure nel periodo in cui sono maturati, indipendentemente dal momento della riscossione o del pagamento (criterio di competenza).


CUD
Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201. Deve essere rilasciata entro il mese di marzo dell’anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.


CUMULO GIURIDICO (DELLE SANZIONI)
Applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata dal quarto al doppio, quando il contribuente, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base va previamente aumentata di un quinto. Se riguardano periodi d’imposta diversi, la sanzione base va previamente aumentata dalla metà al triplo. Si distingue dal cumulo “materiale”, semplice sommatoria delle sanzioni applicabili. Il C. G. (che ovviamente non pụ superare quello “materiale”) non pụ essere applicato per gli omessi versamenti.